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Young bearded man in groceries shopping. He is choosing pasta and reading nutrition label on product. Location released.

Gli ingredienti in etichetta

L’articolo 9 del Regolamento n. 1169/2011, al paragrafo 1 lettera b), impone tra le indicazioni obbligatorie in etichetta (dopo la denominazione legale che abbiamo imparato a conoscere nel precedente articolo) anche l’elenco degli ingredienti.

Per ingrediente si intende qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata (i residui non sono considerati come ingredienti).

L’elenco degli ingredienti senza dubbio rappresenta l’indicazione principale in etichetta dal momento che costituisce il modo più diretto per l’acquirente di conoscere la composizione dell’alimento e di compiere una scelta consapevole.

Questo elenco deve per legge rispettare una serie di regole ovviamente.

In primis deve essere inserita la dicitura “INGREDIENTI” così da attirare l’attenzione del consumatore e non confonderlo con altre informazioni.

Solo dopo aver inserito tale dicitura si possono elencare tutti gli ingredienti IN ORDINE DECRESCENTE, quindi da quello più presente in quantità a quello meno presente sempre in quantità.

Queste le regole basilari ma poi la casistica ha richiesto che il legislatore comunitario prevedesse altre e numerose specificazioni.

L’allegato VII parte A del Regolamento n. 1169/2011 ci dice che:

  1. Il peso dell’acqua (e gli altri ingredienti volatili) va considerato in base al prodotto ultimato e non in base a quello adoperato nella preparazione dell’alimento;
  2. Gli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata / disidratata e poi ricostituiti nella fabbricazione vanno indicati in base al peso prima della concentrazione o della disidratazione;
  3. Gli ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati a essere ricostituiti mediante l’aggiunta di acqua possono essere inseriti nell’elenco secondo l’ordine della proporzione nel prodotto ricostituito purché l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali “ingredienti del prodotto ricostituito” o “ingredienti del prodotto pronto al consumo”;
  4. I prodotti ortofrutticoli o funghi che siano presenti in maniera variabile utilizzati ad esempio in una miscela possono essere raggruppati sotto la denominazione “frutta”, “ortaggi”, “funghi” seguiti dalla dicitura “in proporzione variabile” immediatamente seguita dall’enumerazione dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti;
  5. La miscela di spezie o piante aromatiche nessuna delle quali predomina in modo significativo: puo’ essere enumerata secondo un ordine diverso purché l’elenco di tali ingredienti sia accompagnato dalla dicitura“in proporzione variabile”;
  6. Gli ingredienti che costituiscono il 2% del prodotto finito possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti;
  7. Gli ingredienti simili o sostituibili tra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento senza alterarne la composizione, la natura, il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2% del prodotto finito possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti mediante la dicitura “contiene…e/o…” nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito;
  8. Gli oli raffinati di origine vegetale: possono essere raggruppati sotto la designazione “oli vegetali” immediatamente seguita da un elenco di indicazione dell’origine vegetale specifica, ad esempio, olio di colza, olio di palma ecc. ed eventualmente anche dall’indicazione “in proporzione variabile”;
  9. I grassi raffinati di origine vegetale possono essere raggruppati sotto la designazione “grassi vegetali” immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine specifica vegetale ed eventualmente seguita dalla dicitura “in proporzione variabile” .

Per quanto riguarda invece oli raffinati di origine animale, grassi raffinati di origine animale, miscele di farine, amidi, qualsiasi tipo di pesce (quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro ingrediente), qualsiasi tipo di formaggio (quando questo, o una miscela, costituisce un ingrediente di un altro alimento), le spezie e tutte le piante che non superino il 2% del peso del prodotto, qualsiasi preparazione di gomma, pangrattato, saccarosio, destrosio, sciroppo di glucosio, tutte le proteine del latte, burro di cacao possono essere designati con la denominazione di categoria invece che con la denominazione specifica.

Lo stesso vale per il vino e i muscoli scheletrici delle specie dei mammiferi e di volatili ritenuti consoni al consumo umano.

Ci sono poi una serie di alimenti per i quali la legge non impone l’elenco degli ingredienti e sono:

  1. Ortofrutticoli freschi non trattati;
  2. Acque gassificate;
  3. Aceti di fermentazione (purché non siano stati inseriti altri ingredienti);
  4. Formaggi, burro, latte e le creme di latte fermentati purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi;
  5. Alimenti composti da UN SOLO ingrediente sempre che la denominazione dell’alimento sia identica alla denominazione dell’ingrediente oppure che consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente stesso.

Importante è menzionare anche l’articolo 20 del Regolamento n. 1169/2011 il quale stabilisce che non sia richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:

  • I costituenti di un alimento che siano stati temporaneamente separati nella fabbricazione;
  • Gli additivi e gli enzimi alimentari la cui presenza in un determinato alimento è dovuta solo al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento e che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
  • I supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente utilizzate;
  • Le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche s in forma modificata;
  • L’acqua quando è utilizzata nel corso del processo di fabbricazione solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata o nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

Si tratta di elenchi lunghi e per certi versi noiosi, ne sono consapevole, ma il legislatore comunitario ha voluto fare le cose per bene ed inserire ogni possibile casistica così da tutelare innanzitutto la salute di noi consumatori, bene primario, e poi il nostro diritto a conoscere il più possibile come è composto l’alimento che ci accingiamo ad acquistare e consumare.

Ma l’elenco degli ingredienti non termina qui: non abbiamo analizzato additivi alimentari, coloranti , aromi e come devono essere designati gli ingredienti composti, tutti argomenti che tratteremo nel prossimo articolo!