Tra tutte le indicazioni che noi consumatori cerchiamo in etichetta, al momento dell’acquisto, c’è sicuramente la data di scadenza.
Io lo faccio sempre e sono certa anche voi.
Ovviamente il Reg. 1169/2011 include questa informazione tra le indicazioni da indicare obbligatoriamente sul prodotto alimentare.
Quello che però molti non sanno (ammetto che io stessa prima di studiare la materia ne ignoravo la differenza) è che esistono diverse indicazioni relative alla conservazione “temporale” dell’alimento.
Vediamole insieme.
Innanzitutto il TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, ovvero la data entro cui l’alimento mantiene intatte le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione e in etichetta troverete la dicitura:
- “da consumarsi preferibilmente entro il ….” ;
- “da consumarsi preferibilmente entro fine…”.
L’alimento, quando troverete questa dicitura, potrà essere consumato, con gli adeguati limiti, anche oltre questa data, ma potrebbe avere una minore qualità in termini di proprietà organolettiche e nutrizionali.
Dove necessario, queste indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato.
Il TMC non è da indicare nei seguenti casi:
- Ortofrutticoli freschi (non lavorati);
- Vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva;
- Bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume;
- Prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
- Aceti;
- Sale da cucina;
- Zuccheri allo stato solido;
- Prodotti di caffetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati;
- Gomme da masticare e prodotti analoghi.
Ma quando (ci dice l’articolo 24 del Reg. 1169/2011) si tratta di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, l’operatore alimentare deve indicare la DATA DI SCADENZA, ovvero la data entro la quale un alimento è considerato a rischio.
In questo caso troveremo sul prodotto alimentare “da consumare entro la data del…”, , data che sarà indicata in forma chiara (la data di scadenza deve essere indicata su tutte le eventuali porzioni preconfezionate).
In etichetta tmc e data di scadenza devono essere inserite in un punto ben visibile ma non più, come avveniva in passato, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto alimentare.
Con il termine “preincartato” si intende, invece, un alimento confezionato nel punto di vendita; in forza del decreto legislativo n. 109/1992 questi prodotti non devono riportare sull’etichetta la data di scadenza, obbligatoria invece per i prodotti “preconfezionati” dal produttore.
Ultima cosa (non per importanza però) è l’informazione relativa all’eventuale data di congelamento: il Regolamento 1169/2011 impone di indicare la data di congelamento del prodotto alimentare (se c’è stata ovviamente) a base di carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.
Se in tutti i precedenti articoli la parola d’ordine ispiratrice per le informazioni in etichetta è stata quella di “trasparenza” e direi anche consapevolezza negli acquisti, nel caso del TMC e della data di scadenza è certamente la TUTELA DELLA SALUTE di noi consumatori ad aver spinto il legislatore ad introdurre questa disposizione.
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