Innanzitutto una definizione: il lotto è un codice, fatto di numeri e/o lettere, ed è un’indicazione apposta sulle derrate alimentari.
E’ obbligatorio?
La risposta è negativa. Il Regolamento n. 1169/2011 non lo inserisce tra le indicazioni che necessariamente devono informare il consumatore.
A disciplinare questa indicazione ci pensa la Direttiva 2011/91/UE “Relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare”.
La “partita” altro non è che un’insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Questa Direttiva ci dice che una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un codice alfanumerico, ovvero il lotto.
Il fine è quello di poter rintracciare il prodotto anche dopo averlo commercializzato.
L’operatore può decidere autonomamente le modalità di composizione del lotto: il codice alfanumerico deve però sempre consentire di risalire al periodo nonché al luogo di produzione.
Il lotto non deve essere sempre preceduto dalla lettera “L” sempre che il lotto stesso non possa essere confuso con altre indicazioni presenti sulla confezione e non sia espressamente identificabile.
Non e’ sempre necessario, inoltre, indicare un codice alfanumerico sui prodotti preimballati: quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione del lotto può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese.
Non è neppure prevista l’indicazione del lotto quando:
- sui luoghi di vendita finale i prodotti alimentari non sono preconfezionati, sono confezionati su richiesta dell’acquirente, o sono preconfezionati ai fini della loro vendita sul posto.
2) le derrate alimentari posseggano confezioni oppure recipienti con il lato più grande inferiore a 10 cm quadrati.
3) si tratta di prodotti agricoli che sono venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento, e avviati verso organizzazioni di produttori.
Questa indicazione è importantissima: non tanto per una tutela di trasparenza e consapevolezza del consumatore, piuttosto per garantire la sua salute.
Poter rintracciare un alimento che si presume, o peggio si sa, essere pericoloso per l’incolumità del consumatore è fondamentale e perfettamente coerente con tutta la disciplina che regola la produzione e la commercializzazione degli alimenti.
Alla prossima!
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