Ciao a tutti.
Oggi vorrei approfondire con voi un tema molto importante: la vendita a distanza dei prodotti alimentari.
Acquistare su internet ormai è cosa diffusa per ogni genere di prodotto o servizio, e il cibo non è escluso.
Certamente la pandemia che ha colpito il mondo negli ultimi mesi ha dato una forte accelerazione ad una rivoluzione digitale che era già partita.
Vediamo allora se e cosa cambia, nella pratica, acquistare un alimento al supermercato od on line.
Per contratto a distanza va inteso qualsiasi contratto che viene sottoscritto senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Incomincio innanzitutto col dire che tale tipo di acquisto trova una specifica previsione nel Regolamento 1169/2011 sull’etichettatura.
Al fine di assicurare la disponibilità di informazioni sugli alimenti, è necessario prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante “tecniche di comunicazione a distanza”, ossia “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti” (art. 2 del Reg. Ue n. 1169/11).
Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza dovrebbe rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero essere disponibili anche prima che sia effettuato l’acquisto.
Articolo 14
Vendita a distanza
1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:
a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.
Riassumendo possiamo dire che tutte le indicazioni obbligatorie previste per il prodotto alimentare devono essere presenti anche sul prodotto che stiamo visionando su internet ad eccezione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione.
Al momento della consegna dovrà essere presente anche la data di scadenza o TMC.
Altro aspetto importante è il diritto di recesso di noi consumatori. Si applica anche al cibo acquistato on line?
Vediamolo insieme.
È fondamentale sapere che dal 2005 il Codice del Consumo regolamenta le vendite a distanza e tutela i consumatori.
Nel 2014 il decreto legislativo 21/2014 ha poi introdotto ulteriori misure a tutela degli utenti.
Uno dei più importanti diritti sanciti da questi regolamenti è appunto quello di recesso, ossia la possibilità per il consumatore di recedere dal contratto.
I consumatori hanno 14 giorni per recedere da un contratto a distanza e non è necessario fornire alcuna giustificazione.
Il periodo di recesso di 14 giorni decorre:
- dal giorno della conclusione del contratto, nel caso dell’acquisto di servizi;
- dal momento in cui si entra in possesso della merce, per i contratti di vendita di beni
Attenzione: nel caso in cui il venditore non rispetti l’obbligo di informazione sul diritto di recesso, il periodo viene allungato e si conclude 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale (ossia i 14 giorni).
Come esercitare questo diritto? Attraverso una comunicazione scritta della cui prova dovrà dare il consumatore stesso.
Quindi una volta inviata è importante conservare la comunicazione e la sua ricevuta di invio (una pec o una raccomandata con ricevuta di ritorno).
Una volta adempiuto questo obbligo, le parti coinvolte sono libere dagli obblighi contrattuali.
Qualora però si tratti di un contratto che ha come oggetto la vendita di beni, il consumatore deve restituire la merce al professionista entro 14 giorni da quando ha espresso la volontà di recedere.
Il professionista, da parte sua, deve provvedere a restituire i pagamenti ricevuti dal consumatore.
E quando si tratta di beni deteriorabili come il cibo cosa deve fare il consumatore?
In questo caso il Codice del Consumo, all’art. 59, esclude espressamente l’esercitabilità del diritto di recesso.
La norma parla di “fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente” ed esclude la possibilità di poterli restituire.
Ecco perché è importantissimo che noi consumatori prestiamo particolare attenzione quando acquistiamo on line prodotti alimentari.
Alla prossima!
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