Mi capita molto spesso che mi venga posta la domanda di cosa siano effettivamente le D.O.P. e le I.G.P.
Quali siano le differenze.
Quando poi parlo delle c.d. S.TG. la quasi totalità delle persone mi dice di non averle mai sentite nominare.
Oggi allora mi piacerebbe affrontare l’argomento e chiarire alcune poche questioni.
A disciplinare la materia ci pensano il Reg. UE 1151/2012 “sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” e il Reg. UE 510/2006 “relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari”.
“È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione e che consenta di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori”.
“La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell’acquacoltura dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi.”
“Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l’economia rurale. Ciò vale soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna e le regioni ultra periferiche, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. Pertanto i regimi di qualità sono in grado di fornire un contribuito e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell’ambito della politica agricola comune (PAC). In particolare essi possono fornire un contributo alle aree il cui settore agricolo ha un peso economico più rilevante e, specialmente, alle aree svantaggiate”.
Premettendo ciò il legislatore comunitario ci vuole dire una cosa molto importante: è fondamentale trovare il modo di tutelare la qualità delle nostre eccellenze e per fare ciò bisogna dare al consumatore gli strumenti per orientarsi tra i prodotti e avere la possibilità di indirizzare, se lo desidera, le sue scelte alimentari verso il meglio.
Vediamo quindi quali sono gli strumenti per raggiungere tali obiettivi:
D.O.P. « Si intende per «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.»
La D.O.P. è il nome quindi che identifica un prodotto:
- originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
I.G.P. “«indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
— come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
— del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
— la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.»
I.G.P. indica quindi un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica.
Almeno una tra le fasi di produzione, trasformazione e/o elaborazione deve avvenire all’interno in un’area geografica determinata.
La I.G.P. si distingue dalla D.O.P. per il suo essere generalmente un’etichetta maggiormente permissiva sulla sola provenienza delle materie prime (che se concesso dai singoli disciplinari possono essere sia di origine nazionale che di origine comunitaria o talvolta anche extra-comunitaria), in quanto garantisce le ricette e alcuni processi produttivi caratterizzanti tipici del luogo ma non per forza l’origine del prodotto nel suo intero complesso, se non quello della produzione finale.
Ciò viene a volte consentito perché una produzione di materie prime a livello locale o nazionale destinata a tale scopo potrebbe non essere abbastanza per garantire la richiesta del prodotto a livello globale, o perché alcuni ingredienti di origine extra nazionale vengono considerati più idonei per loro specifiche caratteristiche organolettiche che hanno un ruolo fondamentale nella produzione finale del prodotto.
Per ottenere il marchio D.O.P. e I.G.P. i produttori devono rispettare severi disciplinari ed esperire una procedura che si concluderà con il rilascio dei marchi direttamente dalla Commissione Europea.
I prodotti con il marchio DOP in Italia sono davvero tanti, più di 150, così come i prodotto IGP che si attestano nel nostro paese a circa 130.
E le S.T.G. cosa sono?
Vediamole insieme.
Si tratta delle c.d. Specialità Tradizionali Garantite, marchio che garantisce solo la ricetta tipica o il metodo di produzione tradizionale di uno specifico prodotto ma senza vincolo di appartenenza territoriale.
Questo significa che il prodotto S.T.G. può essere preparato in qualsiasi paese dell’Unione Europea a condizione che la produzione rispetti il relativo disciplinare e sia certificata da un organismo di controllo accreditato.
Attualmente vi sono solo due prodotti italiani che hanno ottenuto il riconoscimento S.T.G.: la pizza napoletana e la mozzarella.
Nel gennaio 2018 è stata avanzata una nuova domanda per la salsa Amatriciana tradizionale, registrata ufficialmente dalla Commissione UE il 6 marzo 2020.
Ecco i simboli che potreste trovare in etichetta relativi alle D.O.P. , I.G.P. e S.T.G.
Alla prossima!
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