L’acqua minerale è un tipo di acqua sorgiva, generalmente commercializzata in bottiglia.
In Italia può essere venduta con la dicitura acqua minerale solo l’acqua che rispetta i criteri di legge stabiliti dal D.Lgs. nº 176 dell’8 ottobre 2011: «Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute».
Gli italiani sono tra i maggiori consumatori di acqua minerale pro capite.
Pensate che nel nostro Paese i volumi si sono triplicati dal 1985 (65 litri annui pro capite) al 2006 (194 litri annui).
Il volume del giro di affari è, come potete ben immaginare, enorme.
Tralasciando l’impatto ambientale che tale significativo consumo ha, occupiamoci oggi degli aspetti legati alla normativa sull’etichettatura.
Ci sono differenze con gli altri alimenti?
Vediamolo insieme.
Innanzitutto qualche specificazione.
Esistono vari tipi di acque minerali secondo un Decreto del 1992.
- acque minimamente mineralizzate: il residuo fisso a 180 °C è inferiore a 50 mg/l.
- acque oligominerali (o leggermente mineralizzate): il residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l.
acque minerali: il residuo fisso è compreso tra 500 e 1500 mg/l
acque ricche di sali minerali: il residuo fisso è superiore a 1500 mg/l
Esistono poi altre categorie, sempre previste dal decreto, legate alla concentrazione di specifici sali minerali:
- contenente bicarbonato, se il bicarbonato è superiore a 600 mg/l;
- solfata, se i solfati sono superiori a 200 mg/l;
- clorurata, se il cloruro è superiore a 200 mg/l;
- calcica, se il calcio è superiore a 150 mg/l;
- magnesiaca, se il magnesio è superiore a 50 mg/l;
- fluorata, se il fluoro è superiore a 1 mg/l;
- ferruginosa, se il ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;
- acidula, se l’anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;
- sodica, se il sodio è superiore a 200 mg/l;
indicata per le diete povere di sodio, se il sodio è inferiore a 20 mg/l;
Elementi da indicare in etichetta:
denominazione di vendita: ogni etichetta deve sempre indicare il nome dell’acqua minerale naturale;
2) nome della sorgente e luogo di origine: località ove l’acqua minerale naturale viene imbottigliata;
3) termine minimo di conservazione (T.M.C.): è la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
4) lotto: indicazione che consente agli organi di vigilanza di individuare la partita del prodotto e la linea di imbottigliamento, ai fini della tracciabilità;
5) indicazione della composizione analitica: riporta gli elementi caratteristici di ciascuna acqua minerale naturale, espressi in milligrammi/litro e la data in cui sono state eseguite le analisi nonché il laboratorio presso il quale sono state effettuate;
6) classificazione (oligominerale, minerale): è in ragione del residuo fisso;
7) microbiologicamente pura: attesta l’assenza di germi pericolosi per la salute e indicatori di inquinamento ma non esclude la presenza di una certa flora microbica naturale e tipica a dimostrazione che l’acqua minerale naturale non è stata trattata;
8) qualità salienti: sono riportate le proprietà salutistiche purché approvate dal Ministero della Salute;
9) contenuto nominale: indica il contenuto netto di acqua minerale naturale nel contenitore. La “e” sta ad indicare che si tratta di un volume a norma europea;
10) codice a barre: fornisce indicazioni sul prodotto leggibili con rilevatori elettronici;
11) indicazioni di tutela ambientale: frase o disegno che invita a non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso;
12) indicazioni per la corretta conservazione del prodotto: consentono all’acqua minerale naturale di mantenere le sue caratteristiche originarie.
Possono inoltre comparire:
- la dizione “acqua minerale naturale” integrata, se del caso, dalle seguenti menzioni: “totalmente degassata”; “parzialmente degassata”; “rinforzata col gas della sorgente”, se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dallo stesso giacimento, è superiore a quello della sorgente; “aggiunta di anidride carbonica”, se è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dallo stesso giacimento; “naturalmente gassata” o “effervescente naturale”;
- il titolare dell’autorizzazione all’utilizzazione (sopra citata);
informazioni circa gli eventuali trattamenti.
Bisogna poi dire che un’acqua per essere considerata tale deve ottenere il riconoscimento del Ministero della Salute che lo rilascia dopo aver valutato gli studi geologici, le analisi batteriologiche, le analisi chimico – fisiche nonché le sperimentazioni clinico – farmacologiche previste per quelle vantate. La commercializzazione inoltre deve essere autorizzata dalla regione dopo una serie di controlli e sopralluoghi sull’idoneità delle castrazioni, degli impianti e degli stabilimenti industriali.
Se contemplate dal decreto di riconoscimento, sulle etichette possono essere indicate una o più delle seguenti proprietà salutistiche:
“può avere effetti diuretici”;
“può avere effetti lassativi”;
“indicata per l’alimentazione dei neonati”;
“indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati”;
“stimola la digestione”;
“può favorire le funzioni epatobiliari”;
nonché:
- altre menzioni concernenti proprietà favorevoli alla salute;
- eventuali controindicazioni.
Queste discipline sono importanti perché le pubblicità che veicolano gli acquisti possono diventare anche ingannevoli.
Vi ricordate la famosa pubblicità dell’acqua della salute?
Per il Giurì dello Iap lo slogan “acque della salute” è stato giudicato ingannevole perché lasciava intendere che le acque in questione fossero prodotti “specificamente utili per la prevenzione e la cura di malattie”.
Secondo la sentenza si trattava di indicazioni salutistiche che “non hanno trovato esplicita autorizzazione ministeriale e sono quindi anche sotto questo profilo improprie”.
La scritta “acque della salute” non potrà più essere utilizzata nella pubblicità.
Stiamo quindi attenti!!!Alla prossima!
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