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Prodotti in conversione

Ciao a tutti!

Mi riprendo dal mio week end in montagna e vi parlo dei prodotti in conversione.

Sapete cosa sono? 

Esistono produttori che decidono di produrre bio sin dall’origine della loro storia aziendale. 

Esistono poi prodotti che sono “bio” di fatto, ovvero provenienti da agricoltura biologica ma che non sono certificati. 

Infine esistono i prodotti in conversione.

Si tratta della fase in cui l’azienda, pur avendo assunto tutti gli impegni previsti dalla norma, non può commercializzare il prodotto con riferimenti al metodo stesso.

La fase di conversione è definita dall’art. 2 del Reg. CE 834/07 come “la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica”.

E’ quindi una fase transitoria, fase in cui il produttore produce biologico ma ancora non può commercializzarlo come tale.

Un periodo in cui l’azienda “impara” il metodo biologico, acquisisce esperienza e competenze in materia.

Quanto dura questo periodo ? 

La conversione varia come tempi in relazione ai prodotti oggetto di certificazione (Reg. CE 834/07, Art. 17, par. 1 lett. c)). 

In ogni caso dobbiamo distinguere tra prodotti di origine vegetale, animale  e ittici perché le regole sono diverse.

Le produzioni trasformate non hanno necessitano di conversione, dal momento che si basano su attività di gestione di materiali certificati, e pertanto, mantengono  il requisito attraverso sistemi di identificazione e rintracciabilità.

Il periodo di conversione inizia ufficialmente dalla data di notifica dell’azienda, atto con cui questa entra nel sistema mediante impegno formale (Reg. CE 834/07, Art. 17, par. 1 lett. a)).

Qualora un’azienda è in parte in conversione ed in parte biologica, è obbligata a tenere separate le produzioni e ne deve documentare l’attuazione (Reg. CE 834/07, Art. 17, par. 1 lett. d)).

In ogni caso è sempre possibile in etichetta specificare che il prodotto è in conversione quale esempio di trasparenza nei confronti degli acquirenti.

Solamente al termine della di questo periodo il produttore potrà informare il consumatore dell’avvenuta modifica finale di produzione e finalmente fregiarsi del termine “bio”!

Alla prossima.