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Distributori automatici di alimenti

Ciao a tutti oggi voglio parlare con voi dei distributori automatici di cibo e bevande perché la somministrazione di alimenti non avviene solo al ristorante o al bar ma anche attraverso queste diffuse apparecchiature posizionate nei luoghi più disparati: aziende, stazioni, ospedali e spesso anche direttamente sulle strade pubbliche.

Vediamo insieme a quali regole debbano sottostare gli operatori che intendano commercializzare alimenti attraverso questa metodologia.

La domanda che dobbiamo porci, infatti, e alla quale dobbiamo trovare risposta è: se acquistiamo un panino preconfezionato dal distributore automatico e, dopo averlo mangiato ci sentiamo male, cosa possiamo fare?

Va detto che i distributori automatici non son altro che veri e propri punti vendita.

Il venditore dovrà prestare, quindi, all’acquirente la garanzia contro ogni eventuale vizio del prodotto ai sensi dell’art. 1490, comma 1, c.c. in forza del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La denuncia andrà fatta entro 8 giorni.

Quando però il distributore eroga alimenti le cose si complicano perché in gioco c’è la salute e la salute è un bene costituzionalmente tutelato.

Ecco allora che subentra tutta la normativa relativa agli alimenti in particolare in relazione all’igiene che forse più che mai deve trovare applicazione.

Se ci pensate, come detto prima, troviamo queste apparecchiature anche in luoghi non certamente asettici, anzi: strade, ospedali, scuole etc. etc.

L’operatore del settore alimentare deve garantire che l’alimento, contenuto nel distributore e pronto per essere erogato, sia assolutamente sicuro per la salute umana.

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, il legislatore comunitario è intervenuto con il “Regolamento (CE) n. 852/04 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”, affermando, all’art. 1 lett. a), che: “la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare”.

Questa la regola generale che vale ovviamente anche per tutto ciò che viene erogato attraverso il distributori automatici.

L’art. 17 dello stesso Regolamento (CE) ha poi stabilito che, finché non verranno emanate norme europee più specifiche, i produttori e i controllori devono fare riferimento alle normative nazionali vigenti. 

Il venditore dovrà rispettare i seguenti provvedimenti normativi nazionali:

– Legge del 30 aprile 1962 n. 283 “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;

– D.P.R. Del 26 marzo 1980 n. 327 “Regolamento di esecuzione della Legge del 30 aprile 1962 n. 283 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.

Il mancato rispetto di queste prescrizioni normative comporta per il venditore una responsabilità – civile e penale – verso il consumatore che si trova ad ingerire alimenti contaminati e/o non conformi.

Il danneggiato potrà agire ai sensi dell’art. 1494 c.c. così da ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale patìto, a meno che “il venditore riesca a dimostrare di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa”.

Ma il venditore potrebbe incorrere anche in una vera e propria responsabilità penale: l’art. 5 lett. d) della menzionata Legge del 30 aprile 1962 n. 283 stabilisce che “è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari […] insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione“.
L’art. 6, comma 3, della stessa Legge prevede, per tale violazione, “la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o dell’ammenda da € 2.582 a € 46.481“.

E per quanto riguarda le informazioni al consumatore?

Noi consumatori abbiamo il diritto di ottenere PRIMA dell’acquisto le informazioni relative a ciò che stiamo comprando e questo diritto non può essere compromesso dal fatto che ci troviamo davanti ad un distributore automatico.

Nel caso di vendita di alimenti e bevande preconfezionati si tratta di fatto di “vendita a distanza”: ciò significa che, anche nel caso di apparecchiature di questo tipo, il consumatore deve essere messo nelle condizioni di avere accesso alle etichette che dovrebbero essere collocate nelle immediate vicinanze del distributore.

Nel caso poi di erogazione di prodotti sfusi come caffè, tè ecc. la normativa europea impone al somministratore l’obbligo di informare degli allergeni eventualmente presenti. Come? Attraverso modalità tali da raggiungere efficacemente il consumatore.

Come sempre spero che questo approfondimento sia stato utile. A presto!