booook

Pubblicità ingannevole?

La pubblicità ingannevole può essere genericamente definita come una forma di pubblicità che, attraverso messaggi distorti e/o falsati, esalta o sottolinea caratteristiche che un prodotto nella realtà non ha, confondendo, così facendo, i consumatori.

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 145/2007 ci fornisce una definizione di pubblicità ingannevole come “qualsiasi forma di pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.

Anche il Codice del Consumo tratta ovviamente l’argomento distinguendo tra pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.

Le pratiche commerciali ingannevoli (articoli 21-23) sono quelle idonee ad indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. Possono riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego.

Le pratiche commerciali aggressive (articoli 24-26) sono quelle poste in essere dalle imprese che agiscono con molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento. Questa modalità può avere ad oggetto la natura, i tempi, le azioni, il ricorso alle minacce fisiche o verbali nei casi più estremi.

Competente a giudicare è l’Antitrust ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Noi cittadini (o associazioni) interessati possiamo richiedere l’intervento dell’Antitrust e denunciare pratiche di pubblicità ingannevole e scorrette.

Si aprirà un procedimento che si dovrà concludere in 120 giorni (o 150 in alcuni casi) nel quale il denunciato potrà far pervenire documenti a sua difesa. 

Se il procedimento si concluderà con una condanna dovrà essere quantificata una sanzione per la quale l’articolo 27, comma 9, del Decreto Legislativo 205/2006 prevede che “con provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a 5.000.000,00, tenuto conto della gravità e della durata della violazione”.

Va in ogni caso citato anche il Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale, accettato praticamente da tutti gli operatori pubblicitari italiani e dai loro clienti, che all’articolo 2 sancisce che “la pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni palesemente non iperboliche”.

In quest’ultimo caso sarà il Comitato di Controllo e del Giurì a decidere, senza appello, ed in tempi velocissimi (20 giorni generalmente).

Ciò detto a mio parere la lesività delle pratiche commerciali ingannevoli o scorrette aumenta notevolmente laddove ad oggetto ci sia un prodotto alimentare che possa, in qualche modo, incidere sulla salute di noi consumatori, in particolare bambini ed adolescenti.

L’art. 7 del D.Lgs. 145/2007 valuta “ingannevole la pubblicità  che,  in  quanto suscettibile  di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale  credulità  o  mancanza  di  esperienza  o  che, impiegando bambini   ed  adolescenti  in  messaggi  pubblicitari,  fermo  quanto disposto  dall’articolo 10  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani” e “considera  ingannevole  la  pubblicità,  che,  in quanto suscettibile  di  raggiungere  bambini  ed  adolescenti,  può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza”.

Un esempio: 

Con pubblicazione del 14 novembre 2019 Il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha deciso che fosse ingannevole l’uso pubblicitario della locuzione “Le artigianali” in relazione a prodotti surgelati frutto di preparazione industriale.

In questo caso specifico infatti la produzione dell’alimento non aveva caratteristiche tali da giustificare il claim.

In conclusione quando noi consumatori ci troviamo davanti ad una pubblicità ingannevole dobbiamo denunciarlo perchè le aziende col tempo imparino ad investire più sulla qualità del prodotto rispetto al marketing e alla pubblicità.