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Made in Italy?

Cosa si intende per Made in Italy?

Prima di spiegarne il reale significato cerchiamo di capire quali norme lo regolino.

Va detto innanzitutto che è la Legge 350/03, all’art. 4 comma 49, che stabilisce che “costituisce falsa indicazione la stampigliatura MADE IN ITALY su prodotti e merci non originari dal’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine… costituisce falsa indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.

Questo vale sin dalla presentazione dei  prodotti e delle merci in dogana  per  l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

Ma cosa significa davvero?

E’ il Decreto legislativo 135/09 che ci dà una risposta chiara: “si intende realizzato interamente in Italia il prodotto per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.

Vi è da dire che tale disposizione deve essere integrata con quanto previsto dal Reg. 2913/1992 e in particolare dagli art. 23 e 24: “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Che cosa comporta?

Cerca di spiegarcelo la Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 26 Gennaio 1977 C-49/76. 

L’ultima trasformazione sostanziale “si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione“.

Utilizzare il marchio “Made in Italy” è sanzionato penalmente dall’art. 517 c.p.: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro“.

Da prendere in considerazione vi è poi la  Legge n. 166/09 che ha avuto il merito di creare un nuovo marchio di origine: il “100% Made in Italy”.

Ciò per premiare quelle attività che fanno lo sforzo di produrre sul territorio italiano e delocalizzano nessuna fase della creazione del prodotto. 

In forza di questa dicitura possono considerarsi interamente italiani soltanto i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono avvenuti esclusivamente sul territorio italiano. 

Soltanto questi prodotti potranno riportare sul prodotto diciture quali “100% Made in Italy”, “100% Italia” “tutto italiano” o simili.

Ciò si distingue dal semplice “Made in Italy”. 

Mentre di quest’ultimo possono vantarsi tutti i prodotti per i quali sia avvenuta in Italia anche solo l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (nel senso visto sopra) il “100% Made in Italy” è appannaggio delle produzioni interamente italiane.

L’art. 16 del D.L.135/2009 disciplina e tutela i prodotti interamente realizzati in Italia mentre l’art. 4, comma 49, della legge 350/2003 disciplina i casi in cui i prodotti rechino false o fallaci indicazioni di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine di cui al Codice Doganale.

Un discorso a parte merita l’origine dell’ingrediente primario in etichetta che affronteremo nel prossimo articolo. Alla prossima!