benessere animale

Benessere animale: quando in etichetta?

Quando si parla di “benessere animale” in generale si apre un mondo.

Più volte ho affrontato questo tema cercando di approfondirne vari aspetti.

Oggi, con voi, voglio dedicarmi al mondo dell’etichettatura e capire quando e come questo claim possa legittimamente essere inserito sul prodotto alimentare.

Innanzitutto va detto che l’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e stabilisce che, nella formulazione e nell’attuazione di alcune politiche dell’UE, si tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali.

L’Unione Europea prevede norme particolarmente avanzate in questo settore, contenute nella Strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 che riprende, conferma e rafforza quella del periodo antecedente approvata nel 2012. In generale, l’obiettivo è regolamentare:

  • le norme standard minime per la protezione degli animali negli allevamenti;
  • le regole per i trasporti, nel momento dello stordimento e della macellazione;
  • le indicazioni per specifiche categorie animali come vitelli, suini e galline ovaiole.

Il “benessere animale” è nell’ottica europea una priorità senza la quale non è possibile raggiungere un adeguato livello di sicurezza alimentare.

Coerentemente con le norme europee, anche in Italia il focus dell’attività pubblica è soprattutto in relazione agli allevamenti intensivi e alla grande distribuzione organizzata.

Per poter applicare anche in Italia i principi stabiliti dalle norme europee, il Ministero della Salute ha elaborato un “Piano Nazionale per il Benessere Animale” che prevede l’individuazione di criteri armonici per valutare l’attività degli allevamenti italiani, controlli annuali, un coordinamento efficace tra le varie autorità di verifica e attività di formazione specifica per veterinari e allevatori.

In tale direzione è stato creato il CRENBA (centro di referenza nazionale per il benessere animale) che ha realizzato uno STANDARD PUBBLICO volto a monitorare lo stato di benessere animale degli allevamenti di bovini da carne e da latte.

Lo standard CReNBA riguarda la sola fase di allevamento e non per le fasi successive a quella di allevamento (es. trasporto, trasformazione, macellazione etc.).

Per quanto riguarda il benessere animale dei bovini da carne negli allevamenti la veridicità dello standard CReNBA è stata riconosciuta dal Ministero della Salute e dal MIPAAF che ha previsto e autorizzato l’informazione “Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale” a diverse Organizzazioni (in base al Reg. CE 1760, al decreto Decreto MIPAAF 16 gennaio 2015 e alla Circolare 7770 del 13/04/2015).

L’informazione approvata dal MIPAAF è utilizzabile nell’etichetta delle carni bovine in base ad una specifica procedura concordata con il MIPAAF e inserita nel disciplinari di etichettatura facoltativa delle organizzazioni autorizzate.

Per ottenere l’autorizzazione di inserire in etichetta “Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale” è necessario che l’allevatore ottenga un punteggio minimo.

Va detto che rimane in ogni caso una certificazione “volontaria” e che non è uno standard da rispettare per legge.

Con una circolare del 30 settembre 2020 il Ministero della Salute ha dato avvio, poi, anche per le specie bovina e bufalina – così come già fatto per gli allevamenti della specie suina – alla possibilità per i veterinari aziendali/incaricati valutatori di utilizzare il sistema CLASSYFARM e le apposite check-list, messe appunto dal CReNBA, Centro di referenza nazionale per il benessere animale all’Izs della Lombardia ed Emilia Romagna, per effettuare una autovalutazione del livello di benessere animale e della biosicurezza negli allevamenti.

In particolare, in tutti gli allevamenti bovini e  bufalini, il veterinario aziendale/incaricato valutatore, su incarico e con il supporto tecnico dell’allevatore, potrà provvedere alla valutazione del benessere e della biosicurezza in allevamento.

Le 5 checklist messe a punto dal CReNBA riguardano:
benessere bovine da latte a stabulazione libera;
benessere bovine da latte a stabulazione fissa;
benessere bovini da carne;
benessere vitelli a carne bianca;
biosicurezza ruminanti.

A presto.