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Oli vegetali

In quest’articolo voglio parlarvi degli oli vegetali perché spessissimo vengono utilizzati negli alimenti processati vegetali e non.

Un olio vegetale è un grasso vegetale normalmente liquido alla temperatura tipica nei paesi d’origine. Si tratta di una miscela di lipidi ricavata principalmente da frutti e semi oleosi.

Gli oli vegetali possono avere diversi utilizzi:


l’alimentazione umana, direttamente o per la cottura dei cibi,
la produzione di vernici e colori ad olio (oli siccativi come quello di lino),
la produzione di saponi,
l’uso come solvente,
l’uso come biocombustibili,

Ovviamente oggi parliamo degli oli utilizzati per l’alimentazione umana.

Gli oli vegetali sono ricavati per spremitura o per estrazione e possiamo averne di tantissimi tipi:

Olio di argan
Olio di arachidi
Olio di avocado
Olio di cartamo
Olio di cocco
Olio di colza
Olio di copaiba
Olio di jatropha
Olio di behen
Olio di jojoba
Olio di lentisco
Olio di lino
Olio di macadamia
Olio di mandorle
Olio di nocciole
Olio di noci
Olio d’oliva
Olio di palma
Olio di palma bifrazionato
Olio di palmisto
Olio di pistacchio
Olio di ricino
Olio di riso
Olio di rosa selvatica
Olio di sapote
Olio di semi di arachide
Olio di semi di borragine
Olio di semi di canapa
Olio di semi di cotone
Olio di semi di girasole
Olio di semi di mais
Olio di semi di sesamo
Olio di semi di soia
Olio di semi di tabacco
Olio di semi di zucca
Olio di vinaccioli

Come li troviamo indicati in etichetta?

In passato l’operatore del settore alimentare aveva la possibilità di indicarli genericamente come “oli vegetali” senza dover specificare di quale olio si trattasse in concreto.

Con l’entrata in vigore del Regolamento 1169/2011 non è più possibile utilizzare la scritta generica “oli vegetali” , ma va indicata con precisione la natura dell’olio usato nella lista ingredienti.

Quindi, ‘olio di oliva’, ‘olio di semi di girasole’, ‘olio di palma’, devono essere elencati in modo trasparente.

L’allegato VII del Regolamento prevede, sì, che nel caso di oli vegetali raffinati, gli stessi possano essere raggruppati, come accadeva in passato, sotto la designazione di “oli vegetali”, ma che tale indicazione debba essere immediatamente seguita da un elenco dell’origine vegetale specifica in ordine di peso decrescente.

Ciò significa che la presenza di olio di colza, di girasole o lo stesso olio di palma non potranno più essere denominati semplicemente “oli vegetali”, dovendo tale indicazione, se impiegata, essere subito seguita dall’origine vegetale dell’olio.

Ancora una volta la parola d’ordine è solo una: TRASPARENZA!